La rinuncia al calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante l’inclusione del giocatore nella “lista di svincolo”; l’inserimento in tale lista è consentito solo ad inizio stagione e nel periodo suppletivo ed una sola volta per ciascuno dei due periodi.
Il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi di svincolo, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società.
I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive.
Le “liste di svincolo” col nome dei calciatori da svincolare debbono essere inoltrate, alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni; questi pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo di svincolo gli elenchi dei calciatori da svincolare.
Avverso l’inclusione o la non inclusione negli elenchi ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere alla Commissione Tesseramenti.
Le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle "liste di svincolo”. |