Nel caso in cui una società non prenda parte con la prima squadra al Campionato di competenza, se ne ritiri, ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori tesserati, sono svincolati d'autorità. II provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale.
Se le ipotesi previste si verificano a Campionato in corso, i calciatori svincolati possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.
II ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori.
Se una società della Lega Nazionale Dilettanti non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d'autorità. Per ottenere lo svincolo essi devono chiederlo entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche al Comitato competente. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato. II Comitato, accertato il diritto dei calciatori, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti.
I calciatori tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente. Questi, accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità.
I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno diritto di essere svincolati se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo; lo svincolo dei calciatori “giovani”, nelle ipotesi, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. I Comitati stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori “giovani” delle categorie “pulcini” ed “esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento. |