Sintetizzando il dettato dell’art.109 NOIF possiamo affermare che: il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” che, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività.
Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia al Comitato competente, di essere incluso in "lista di svincolo”; la ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.
La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta.
La Società che non effettua opposizione nei modi e nei termini prescritti aderisce alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.
Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro 30 giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi particolari può investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti. |