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| IL FONDO DI GARANZIA |
| Il "Fondo di Garanzia per calciatori ed allenatori di calcio" è stato costituito nel 1990 fra la Lega Nazionale Professionisti, la lega Professionisti Serie C, l'Associazione Italiana Calciatori e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio. |
| Cos'è: è un Fondo assistenziale che corrisponde ai calciatori (ivi compresi i giovani di serie in addestramento tecnico) ed agli allenatori professionisti, un contributo nel caso in cui a seguito di revoca o di decadenza dalla affiliazione o in caso di esclusione o non ammissione della società al campionato di competenza non siano stati corrisposti integralmente gli emolumenti di spettanza (retribuzioni, rimborsi, premi collettivi, premi individuali ecc,), reclamabili dinanzi ai Collegi Arbitrali, risultanti da contratti, accordi, o qualsiasi altro documento ratificato presso la Lega di competenza. Le somme debbono essere accertate da decisioni del Collegio Arbitrale o, nel caso ciò non sia stato possibile debbono essere verificate dal Consiglio d’Amministrazione del Fondo. |
| Come viene finanziato: il Fondo è normalmente alimentato con le contribuzioni provenienti dagli enti costitutori; in via straordinaria quando le disponibilità del Fondo non sono sufficienti le due Leghe, sono tenute ad integrare le contribuzioni secondo le indicazioni del Consiglio d’Amministrazione del Fondo. |
Quali somme vengono corrisposte: per la quantificazione delle somme sono stati stabiliti dei limiti che non possono essere superati. Viene corrisposto dal fondo:
- - fino a € 117.589 lordi = 100%
- - da € 117.589 a € 176.383 lorde = 75%
- - da € 176.383 a € 235.178 lorde = 50%
- - oltre € 235.378 non è dovuta alcuna contribuzione
Inoltre nell'ipotesi di non ammissione del campionato di competenza determinata ai sensi dell'art.52 commi 6 e 7 N.O.I.F. (c.d. "lodo Petrucci"), il Fondo deve destinare ai tesserati delle società non ammesse, in proporzione dei loro crediti e fino alla concorrenza degli stessi, i ricavi della tassa straordinaria determinata ai sensi del medesimo art. 52 comma 6 n.2 e versata dalla società subentrante nella categoria inferiore. |
Il termine e la forma della domanda: al fine di conseguire la prestazione, ciascun interessato è tenuto a presentare al Fondo apposita istanza da spedire entro il termine decadenziale di dodici mesi dalla data del C.U. di revoca o decadenza della affiliazione ovvero di esclusione o non ammissione al Campionato di competenza della società di appartenenza. Ai fini della decorrenza del termine si terrà conto del primo, in ordine di pubblicazione, dei C.U. contenenti uno dei suddetti provvedimenti. L'istanza, sottoscritta personalmente dall’avente diritto, corredata dalla delibera dei Collegi Arbitrali, ove esistente, deve contenere la dichiarazione di non aver percepito le somme reclamate l'obbligo a non accettare da chicchessia le somme oggetto dell'istanza nel limite di quanto sarà liquidato dal Fondo. Nello stesso limite di quanto liquidatogli il beneficiario delle contribuzioni si obbliga a surrogare il Fondo nelle eventuali ragioni creditorie vantate in relazione a procedure concorsuali e/o altri soggetti nei confronti dei quali essi beneficiari potessero avanzare pretese per i titoli di cui sopra. Nel caso in cui il credito sia stato accertato dal Collegio Arbitrale la domanda va corredata da copia degli atti comprovanti i crediti insoluti, con annessa dichiarazione della Lega di competenza della data di deposito degli atti stessi. |
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